Hybrid1973, 24/01/2011 14.05:
A me sembra di aver capito che il sig.Caponi fu incriminato per "diffusione di notizie false e atte a turbare l'ordine pubblico" quindi la denuncia nei suoi confronti è venuta dopo l'ammissione del falso e non prima.
No,permettimi di correggere questa tua affermazione : la giurisprudenza ritiene che si tratti di un reato "di pericolo",percui non rileva se poi a posteriori il pericolo è stato reale o meno.E' sufficiente che POTENZIALMENTE la notizia sia idonea a procurare un turbamento nell'opinione pubblica,da qui la denunzia...
L'assoluzione per il reato ascrittogli verosimilmente (non ho letto la motivazione della sentenza) deriva dal fatto il Giudice non ha ritenuto che la diceria del piccolo alieno di Pretare potesse turbare più di tanto l'opinione pubblica.
La confessione a posteriori del reo non rileva : ci si può auto-accusare di un reato ed essere assolti lo stesso,così come (ovviamente)a nulla rileva il proclamarsi innocente se esistono prove a carico.
Vedi :
www.brocardi.it/codice-penale/libro-terzo/titolo-i/capo-i/sezione-i/art...