Pagina precedente | 1 2 | Pagina successiva

Incongruenze Malanghiane

Ultimo Aggiornamento: 07/02/2009 12:36
Autore
Stampa | Notifica email    
OFFLINE
Post: 198
Città: SANT'ANGELO IN LIZZOLA
Età: 41
Sesso: Maschile
06/02/2009 15:41

Re: Re:
RETE-UFO, 06/02/2009 13.44:

ashtar sheran, 06/02/2009 12.13:



ciao!!! ti ho inviato l'e mail! fammi sapere!!!!
Sto pensando se può essere un bene denunciare questo fatto ad un membro del Cun! [SM=g9598]




Ma vedi un pò tu...pensare prima di agire è sempre auspicabile...





Quoto in pieno a rete-ufo!!! [SM=g8920] [SM=g8945]

Caro Ufolo,
Ashtar me ne ha voluto parlare in privato, poichè gliel'ho chiesto io con educazione e gentilezza, e non scucirò fuori una parola se non è lui che me l'ho dirà di farlo o non lo farà apertamente lui stesso.

Ti ricordo che in ogni associazione che si rispetti c'è uno statuto, un codice etico e un regolamento che vanno rispettati quindi io mi rifaccio ad un articolo del codice etico del CUN, il quale se non hai avuto modo di leggere, te l'ho riporto io qua sotto:

Codice di comportamento

Questo codice di comportamento consiste di tre sezioni:

- Responsabilità nei confronti del testimone;

- Responsabilità nei confronti del pubblico;

- Responsabilità nei confronti dell’ufologia.



1. Responsabilità verso il testimone

1)L’identità di un testimone di un evento UFO deve essere ritenuta confidenziale e non può essere resa nota -in specie ai mezzi di comunicazione di massa quali le televisioni ed i quotidiani- a meno che dal testimone non si sia ottenuto uno specifico e recente consenso al riguardo. Il materiale confidenziale comprende il nome del testimone, il suo indirizzo di casa e del posto di lavoro, i numeri telefonici e altri dati da cui si potrebbe risalire all’identità del testimone stesso.

2)Il testimone dovrebbe essere informato circa le potenziali conseguenze della diffusione pubblica di dettagli come quelli di cui sopra. La sua decisione sull’eventuale diffusione deve essere considerata come fondamentale.

3)Per quanto possibile, tutte le interviste dovrebbero essere effettuate previo appuntamento. Se un testimone rifiuta di collaborare in maniera diretta tramite intervista o appuntamento, la sua volontà deve essere accettata.

4)E’ auspicabile che tutte le interviste siano condotte da due investigatori e che nel caso il testimone sia una donna o un minore di anni sedici uno dei presenti sia una donna.

5)Qualsiasi richiesta da parte del testimone (o, nel caso di un minore, di un genitore o di chi ne fa le veci) perché un terzo sia presente durante un’intervista deve essere onorata.

6)Se il testimone rifiuta di cooperare in un certo modo, o di incontrare un altro investigatore, la sua decisione deve essere accettata, dato che la scelta di ulteriori contatti risiede nel testimone stesso.

7)Un investigatore non deve entrare o cercare di entrare in una proprietà privata senza il permesso del proprietario, del conduttore (o dell’occupante) o di un pubblico ufficiale a tal fine autorizzato.

8)Qualsiasi danno a una proprietà causato da un investigatore nel corso della sua indagine (e per la quale l’investigatore ammetta la propria responsabilità) sarà risarcito da quell’investigatore senza la necessità che gli sia formulata una specifica richiesta.

9)Tecniche specialistiche o attrezzature insolite per il testimone devono essere usate durante l’intervista soltanto dietro consenso esplicito (che dovrebbe essere ottenuto per iscritto). L’utilizzo di tale o tali ausili dovrebbe essere limitato alle interviste condotte da professionisti qualificati forniti di autorizzazione all’uso di tali metodi.

10)Se lo richiede, testimone ha il diritto di essere informato delle conclusioni raggiunte dall’indagine.

11)Dovrebbe sempre essere attribuita la debita attenzione alla salute ed al benessere del testimone. Se si suppone che egli possa soffrire a causa della prosecuzione delle attività di indagini esse devono essere sospese o completamente abbandonate.

12)Il CUN considera le tecniche di regressione ipnotica del tutto inopportune in occasione delle indagini sui casi ufologici. Esse non devono mai essere usate. Se un testimone si rivolgesse a un investigatore del CUN richiedendo tale metodo, l'investigatore è obbligato a spiegare le ragioni della nostra decisione di non utilizzare tale tecnica e deve mettere al corrente il testimone del dibattito che nella psicologia riconosciuta è in corso sulla sua natura, sui possibili effetti a lunga scadenza di essa -come l’adattamento della memoria- e del nostro divieto assoluto di usarla. Se il testimone insistesse ulteriormente, non dovrebbe essere indirizzato a nessun ufologo, ma ad un medico professionista qualificato. Se il testimone decidesse ancora di procedere con la regressione ipnotica attraverso un’altra strada, l’indagine da parte del CUN deve essere conclusa.

Questo è un codice che va rispettato ti ho messo solo il primo punto, poichè è quello che in questo momento a noi interessa più di tutto, in quanto COLLABORATORE del CUN mi sento ed ho il dovere di rispettarlo perciò ti e vi ringrazio se non facciamo più allusioni a riguardo.

Pensare che siamo soli nell'universo è una teoria da egoisti
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 2 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 21:23. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com
Facebook

Ci trovi anche su Ufo mystery.